AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE O ALTRA ATTIVITÀ
Si ricorda che in base alla normativa di riferimento (art. 53 del D.lgs. 165 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”; art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”; art. 508 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 dal CCNL-Scuola; DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”) per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l’esercizio della libera professione (come tale si intenda quella per cui è
prevista l’iscrizione a un albo professionale), sia per l’esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l’eccezione di:
✔ collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
✔ utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
✔ partecipazione a convegni e seminari;
✔ incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
✔ incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
✔ incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
✔ attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Il dipendente pubblico che svolge una seconda attività senza la prescritta autorizzazione della propria amministrazione, è tenuto al versamento alla stessa P.A. dei compensi percepiti per tale lavoro, secondo quanto previsto nel decreto legislativo n.165/2001 e ferme restando le eventuali sanzioni disciplinari.
Il personale scolastico è, pertanto, tenuto a comunicare al dirigente scolastico l’assunzione di
incarichi e di impieghi affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la
prescritta autorizzazione, utilizzando uno dei due moduli allegati alla presente circolare.
A tal fine saranno valutati:
a) occasionalità/abitualità dell’incarico;
b) assenza/presenza di conflitto di interesse;
c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio;
Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente
scolastico dovrà pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato tramite mail all’indirizzo
rmic819001@istruzione.it alla cortese attenzione della Segreteria del Personale.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare num. 8

