Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica - a.s. 2026/2027.
La normativa vigente assegna al Dirigente scolastico un ruolo di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione. L’istruzione è obbligatoria dai 6 ai 16 anni di età e comprende gli otto anni del primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo di istruzione o dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 12 del D.L. n. 123/2023, l’Istituzione scolastica verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione e individua quelli assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
Le situazioni principali da rilevare sono:
• Mancata iscrizione: situazione del minore soggetto all’obbligo di istruzione che non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
• Elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore iscritto che risulta assente per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
Nel corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico, con la collaborazione del personale docente e della Segreteria didattica, provvede a verificare le frequenze, a contattare senza ritardo responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e, nei casi previsti, ad attivare le comunicazioni agli enti competenti secondo la procedura stabilita dalla normativa vigente.
Per maggiori informazioni si prega di consultare la circolare n. 51

